Perché, per i fatti accaduti a Cras Montana, in Svizzera, è coinvolta anche la Procura di Roma
- Giuriesperienza

- 4 giorni fa
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Per i fatti accaduti lo scorso 31 dicembre a Crans-Montana, in Svizzera - dove un incendio sviluppatosi nel locale Le Constellation ha provocato la morte di numerosi giovani, tra cui sei cittadini italiani - oltre alla Procura del Cantone Vallese, si è attivata anche la Procura di Roma.
Ma perché l'autorità giudiziaria italiana si occupa di indagare sui fatti accaduti all’estero quando è già coinvolta, per competenza, quella elvetica?
La risposta si trova nell’art. 10 comma 1 bis del Codice di procedura penale, disposizione che è stata introdotta dall’art. 6 del Decreto-Legge 16 maggio 2016, n. 67 convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2016, n. 131 e riguardante la Cooperazione internazionale per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè misure urgenti per la sicurezza.
In virtù di tale norma, per i delitti compiuti fuori dal territorio dello Stato e quando vi sono cittadini italiani coinvolti, la competenza spetta all'autorità giudiziaria della Capitale che, nel caso di specie, si è attivata a seguito di una comunicazione della Farnesina, che la informava del fatto che tra le vittime e i feriti coinvolti nella tragedia svizzera vi erano anche cittadini italiani.
Il meccanismo di tutela penale extraterritoriale avviato, quindi, consente allo Stato italiano, in presenza di eventi di particolare gravità e risonanza, di garantire giustizia ai propri cittadini anche quando il reato si sia consumato all’estero.
Da un lato, quindi, la Procura svizzera proseguirà l’inchiesta avviata per accertare le responsabilità dirette dell’accaduto, indagando per omicidio e incendio colposi.
Dall’altro, la Procura di Roma con un fascicolo “parallelo” verificherà se, ed entro quali limiti, i fatti possano essere oggetto di un'eventuale azione penale anche in Italia, nell’interesse delle vittime italiane e dei loro familiari.
L'intervento delle due Procure, quindi, rientra in un quadro di cooperazione internazionale volta a garantire accertamenti completi e trasparenti.
E’, tuttavia, verosimile che il Giudice italiano, ad un certo punto, debba arrestare la propria attività: con la legge n. 350 del 1989, infatti, l’Italia ha ratificato la Convenzione europea firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 e relativa all'applicazione del principio del ne bis in idem. In forza di tale principio e in un'ottica di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, una persona non può essere perseguita penalmente in un altro Stato contraente per gli stessi fatti per i quali è già stata giudicata con sentenza definitiva. Pertanto, nel caso in cui il Giudice elvetico dovesse riconoscere l'effettiva responsabilità degli indagati per gli stessi fatti addebitati loro dal Giudice italiano, le iniziative giudiziarie italiane dovrebbero arrestarsi, onde evitare una duplicazione del giudizio in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali dell’imputato.
Per quel che risulta oggi, le due procure appaiono allineate sulle ipotesi di reato ravvisabili e se alla luce di quanto sopra delineato l'autorità giudiziaria svizzera alla fine accerterà le medesime responsabilità penali ipotizzate da quella italiana - con quel che ne consegue per quest’ultima in forza del ne bis in idem -
è possibile comunque affermare che l''ingresso della Procura di Roma nelle indagini sarà servito a imprimere alle stesse una spinta importante e doverosa.


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